Contratto di apprendistato (riforma 2014)

In seguito alla riforma del lavoro ad opera del ministro Giuliano Poletti (2014) sono intervenute alcune modifiche in materia di apprendistato che ne allegeriscono gli adempimenti burocratici. Seppur con retribuzioni minori e con minori garanzie per l’apprendista, le misure apportate dalla riforma hanno come obiettivo quello di facilitare le imprese liberandole dai numerosi vincoli e favorirne le nuove assunzioni. Ecco le principali novità:

  • Cade quel vincolo (previsto dal precedente “modello Fornero”) che obbligava il datore di lavoro a redigere per iscritto non solo il contratto ma anche l’intero piano formativo-professionale previsto per l’apprendista. Questo vincolo che scoraggiava l’utilizzo del contratto di apprendistato è ora eliminato, mentre resta ovviamente in vigore solo l’obbligo di scrivere il contratto di assunzione.
  • Cade il dovere per le aziende di integrare la formazione professionale erogata all’interno dell’impresa con quella fornita da enti pubblici (in particolare dalle Regioni), il più delle volte in ritardo se non  carenti nei programmi di training professionale.
  • La retribuzione di un apprendista è ora fissata al 35 per cento della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento, diversamente da quanto accade attualmente (ad oggi la retribuzione dell’apprendista cresce in percentuale col passare del tempo, arrivando anche al 100 per cento di un  normale stipendio).
  • È infine eliminata la regola secondo cui l’assunzione di nuovi giovani con contratto di apprendistato è condizionata dalla conferma in servizio (al termine del periodo formativo) di altri apprendisti reclutati precedentemente. Ora i “vecchi apprendisti” potranno essere sostituiti dai nuovi senza alcun paletto limitativo (diversamente da quanto previsto, appunto, dalla precedente riforma Fornero).

Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato o contratto a termine si differenzia dal contratto a tempo indeterminato principalmente per la sua durata, che appunto ha un termine specificato al momento della firma del contratto di lavoro. La durata massima di un contratto a tempo determinato, differentemente dagli altri tipi di contratto, è stabilita per un massimo di 36 mesi. Questo termine è stato prolungato dopo l’approvazione della riforma Poletti nel 2014, in quanto in precedenza il termine era fissato a un anno. Questo contratto di lavoro può essere attivato per qualsiasi tipo di prestazione, rispettando sempre la liceità e la possibilità, che rientrano negli obblighi di prestazione del lavoro.

Proroga nel contratto a tempo determinato

contratto a tempo determinatoLa particolarità del contratto a tempo determinato è l’istituto della proroga. Questo tipo di contratto di lavoro può essere prorogato per un massimo di otto volte, sempre nell’arco dei tre anni previsti come limite complessivo. Se il contratto a termine viene prolungato oltre i tre anni, comprensivi di proroghe e rinnovi, questo viene considerato automaticamente un contratto a tempo indeterminato. La proroga tuttavia comprende alcune eccezioni:

  • Il limite dei 36 mesi non si applica nel caso dei lavoratori stagionali
  • La disciplina della proroga è valida salvo diverse disposizioni dei vari contratti collettivi nazionali

Forma del contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato con un atto scritto; in caso contrario, viene considerato come un contratto a tempo indeterminato. Una copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La forma scritta non è necessaria se la durata del rapporto di lavoro non supera i 12 giorni. Inoltre, quando si stipula questo contratto di lavoro, bisogna sempre tenere conto delle particolari condizioni che regolano le dimissioni nel contratto a tempo determinato, così come i particolari diritti del lavoratore a tempo indeterminato. Consulta e scarica il nostro modello di contratto a tempo determinato.