Contratto di somministrazione

Il contratto di sommnistrazione è un tipo di contratto di lavoro istuito nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 276/2003 che, abrogando alcuni articoli della legge 196/97, ha di fatto sostituito il contratto di lavoro interinale.

Soggetti del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione prevede che un soggetto pubblico o (più spesso) privato richieda ad un altro soggetto di poter usufruire del lavoro di personale non assunto direttamente. In questo tipo di contratto di lavoro, dunque, vi sono non due ma tre distinti soggetti:

  • Utilizzatore: il soggetto pubblico o privato che necessita di un una collaborazione lavorativa
  • Somministratore: il soggetto che fornisce questa collaborazione all’utilizzatore, come le Agenzie per il lavoro, le vecchie agenzie interinali.
  • Lavoratore: chi fornisce la prestazione lavorativa, ed è assunto direttamente dal somministratore, non dall’utilizzatoreIl contratto di somministrazione

Dalla natura del contratto di somministrazione si evince che questo si compone di due forme contrattuali: un contratto di somministrazione vero e proprio, che si concretizza tra l’utilizzatore e il somminstratore e ha natura commerciale, e il contratto di lavoro stipulato tra il somministratore  e il lavoratore, che si considera quindi assunto da quest’ultimo e non dall’utilizzatore.

Caratteristiche del contratto di somministrazione

Per quanto riguarda il contratto tra l’utilizzatore e il somministratore, questo deve avere forma scritta e deve contenere alcuni punti fondamentali:

  • Gli estremi dell’autorizzazione,
  • Numero dei lavoratori,
  • Individuazione dei rischi per l’integrità e la salute dei lavoratori, ecc.

Se il contratto di somministrazione non viene stipulato in forma scritta, e non vengono inclusi questi elementi, il contratto si considera nullo e il lavoratore si considera direttamente dipendente dall’utilizzatore. Per quanto riguarda invece il contratto di lavoro, quello tra somministratore e il lavoratore, non è obbligatorio che abbia forma scritta. Per questo il lavoratore non si considera come interno all’organico dell’utilizzatore, evitando così l’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo nazionale, fatta eccezione per quelle relative alla sicurezza sul lavoro.

Infine, per quanto riguarda il trattamento economico dei lavoratori, questi devono avere gli stessi benefici economici e normativi dei dipendenti di pari grado dell’utilizzatore. Nel contratto di somministrazione, l’utilizzatore si impegna con il somministratore a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. Per cui spetterebbe al somministratore versare queste somme, in caso contrario il lavoratore può rivalersi sull’utilizzatore, che è obbligato a ottemperare all’obbligo di retribuzione.

Tipi di contratto di somminstrazione

Esistono due principali tipi di contratto di somministrazione, la distinzione è importante perché le mansioni che possono essere svolte dai lavoratori dipendono dal tipo di contratto che viene stipulato tra utilizzatore e somminstratore: