Contratto di apprendistato (riforma 2014)

In seguito alla riforma del lavoro ad opera del ministro Giuliano Poletti (2014) sono intervenute alcune modifiche in materia di apprendistato che ne allegeriscono gli adempimenti burocratici. Seppur con retribuzioni minori e con minori garanzie per l’apprendista, le misure apportate dalla riforma hanno come obiettivo quello di facilitare le imprese liberandole dai numerosi vincoli e favorirne le nuove assunzioni. Ecco le principali novità:

  • Cade quel vincolo (previsto dal precedente “modello Fornero”) che obbligava il datore di lavoro a redigere per iscritto non solo il contratto ma anche l’intero piano formativo-professionale previsto per l’apprendista. Questo vincolo che scoraggiava l’utilizzo del contratto di apprendistato è ora eliminato, mentre resta ovviamente in vigore solo l’obbligo di scrivere il contratto di assunzione.
  • Cade il dovere per le aziende di integrare la formazione professionale erogata all’interno dell’impresa con quella fornita da enti pubblici (in particolare dalle Regioni), il più delle volte in ritardo se non  carenti nei programmi di training professionale.
  • La retribuzione di un apprendista è ora fissata al 35 per cento della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento, diversamente da quanto accade attualmente (ad oggi la retribuzione dell’apprendista cresce in percentuale col passare del tempo, arrivando anche al 100 per cento di un  normale stipendio).
  • È infine eliminata la regola secondo cui l’assunzione di nuovi giovani con contratto di apprendistato è condizionata dalla conferma in servizio (al termine del periodo formativo) di altri apprendisti reclutati precedentemente. Ora i “vecchi apprendisti” potranno essere sostituiti dai nuovi senza alcun paletto limitativo (diversamente da quanto previsto, appunto, dalla precedente riforma Fornero).