Classificazione CCNL metalmeccanici

Il CCNL metalmeccanici prevede 9 livelli professionali/retributivi all’interno dei quali sono inquadrati i lavoratori. Di seguito la classificazione CCNL metalmeccanici che determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale in base alle competenze dei lavoratori.

Lavoratori con attività produttive semplici

classificazione ccnl metalmeccanici

  • 1a categoria. Lavoratori impegnati nello svolgimento di attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali specifiche. Lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo e per le quali non occorrono specifiche conoscenze professionali.
  • 2a categoria. Lavoratori impegnati in attività produttive per svolgere le quali è necessario un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare.  Lavoratori che svolgono attività amministrative che non richiedono particolare preparazione.
  • 3a categoria. Lavoratori qualificati che svolgono attività produttive richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali oppure acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro. Lavoratori che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio.

Lavoratori con conoscenze tecnico-pratiche

  • 4a categoria. Lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali sono necessarie conoscenze tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro. Lavoratori qualificati che svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo.
  • 5a categoria. Lavoratori che, oltre a possedere conoscenze tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro, compiono con maggiore autonomia esecutiva operazioni su apparati o attrezzature complessi. Lavoratori che guidano un gruppo di altri lavoratori ma senza iniziativa per la condotta e il risultato delle lavorazioni.
  • 6a categoria. Lavoratori che ai più elevati livelli di professionalità propongono e realizzano modifiche su apparati di particolare complessità al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva. Lavoratori che svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.

Lavoratori con funzionalità direttive

  • 7a categoria. Lavoratori, tecnici e amministrativi, che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
  • 8a categoria. Lavoratori preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda oppure che svolgono attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
  • 9a categoria. Lavoratori con funzionalità direttive che operano con ampia discrezionalità di poteri, in qualsiasi settore aziendale, per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione.

CCNL commercio

contratto commercio

Il contratto CCNL commercio è il CCNL più famoso in Italia e si rivolge al settore del commercio e del terziario. 

Il settore “commercio” e il “settore servizi”

A differenza dei CCNL metalmeccanici o CCNL colf, che delineano in modo molto chiaro il settore d’azione, il contratto commercio si dedica al terziario, un campo piuttosto vasto. Questo tipo di contratto collettivo è stato suddiviso a suo volta in due macrosettori, il settore commercio e il settore servizi. In questo modo si contribuisce a garantire una maggiore riconoscibilità alle aziende e ai lavoratori di ciascun settore e ad attribuire un’attenzione maggiore al commercio e ai servizi presi singolarmente.

Per quando riguarda il settore “commercio”, questo regola le seguenti attività:

  • Dettaglio/ingrosso tradizionale;
  • Distribuzione moderna e organizzata;
  • Importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
  • Ausiliari del commercio e commercio con l’estero.

Il settore “servizi” invece si occupa di disciplinare:

  • ICT;
  • Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
  • Ausiliari dei servizi.

Parti del CCNL commercio

In tutti i CCNL le parti del contratto sono le associazioni sindacali e le associazioni rappresentative dei datori di lavoro.

Nel CCNL commercio queste associazioni sono nello specifico:

  • La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.
  • Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMSCGIL)
  • Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL)
  • L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL)

Agenzie per il lavoro

Per somministratore si intende quel soggetto che agisce da tramite tra l’utilizzatore (chi richiede la prestazione di lavoro) e il lavoratore (quello che la svolge). Di fatto il somministratore assume il lavoratore, e a fronte di una richiesta specifica dell’utilizzatore fa in modo di fare incontrare le due necessità.

Le Agenzie per il lavoro

All’interno dei nuovi contratti di somministrazione, i soggetti somministratori di lavoro sono le cosiddette Agenzie per il lavoro, che sostituiscono da qualche anno le agenzie interinali. I soggetti prettamente somministratori sono tuttavia solo alcuni tipi di Agenzia per il lavoro. Il somministratorePer essere autorizzate a svolgere le loro attività, le Agenzie per il lavoro devono contribuire al finanziamento del Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito previsto dal D. Lgs. 276/2003. La contribuzione di ogni Agenzia deve essere proporzionata al livello di retribuzione del personale in somministrazione. Devono inoltre essere iscritte in un apposito albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro. All’interno di questo albo sono previste 5 sezioni, che diversificano le attività delle Agenzie per il lavoro, le prime due possono considerarsi soggetti somministratori a tutti gli effetti:

  • sezione I: agenzie di somministrazione di tipo generalista, cioè abilitate allo svolgimento di tutte le forme di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
  • sezione II: agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista, cioè abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di somministrazione a tempo indeterminato;
  • sezione III: agenzie di intermediazione;
  • sezione IV: agenzie di ricerca e selezione del personale;
  • sezione V: agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie possono operare come soggetti somminstratori anche se non iscritti all’albo. Alcuni soggetti pubblici sono invece soggetti a particolari facilitazioni per l’ottenimento dell’autorizzazione, come:

  • i Comuni – le Provincie
  • gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari
  • le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, firmatarie del contratto collettivo nazionale
  • Enti Bilaterali
  • Ordine nazionale dei consulenti del lavoro

Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato o contratto a termine si differenzia dal contratto a tempo indeterminato principalmente per la sua durata, che appunto ha un termine specificato al momento della firma del contratto di lavoro. La durata massima di un contratto a tempo determinato, differentemente dagli altri tipi di contratto, è stabilita per un massimo di 36 mesi. Questo termine è stato prolungato dopo l’approvazione della riforma Poletti nel 2014, in quanto in precedenza il termine era fissato a un anno. Questo contratto di lavoro può essere attivato per qualsiasi tipo di prestazione, rispettando sempre la liceità e la possibilità, che rientrano negli obblighi di prestazione del lavoro.

Proroga nel contratto a tempo determinato

contratto a tempo determinatoLa particolarità del contratto a tempo determinato è l’istituto della proroga. Questo tipo di contratto di lavoro può essere prorogato per un massimo di otto volte, sempre nell’arco dei tre anni previsti come limite complessivo. Se il contratto a termine viene prolungato oltre i tre anni, comprensivi di proroghe e rinnovi, questo viene considerato automaticamente un contratto a tempo indeterminato. La proroga tuttavia comprende alcune eccezioni:

  • Il limite dei 36 mesi non si applica nel caso dei lavoratori stagionali
  • La disciplina della proroga è valida salvo diverse disposizioni dei vari contratti collettivi nazionali

Forma del contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato con un atto scritto; in caso contrario, viene considerato come un contratto a tempo indeterminato. Una copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La forma scritta non è necessaria se la durata del rapporto di lavoro non supera i 12 giorni. Inoltre, quando si stipula questo contratto di lavoro, bisogna sempre tenere conto delle particolari condizioni che regolano le dimissioni nel contratto a tempo determinato, così come i particolari diritti del lavoratore a tempo indeterminato. Consulta e scarica il nostro modello di contratto a tempo determinato.