Contratto di lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato riguarda tutti i casi in cui vi sono un datore di lavoro e un lavoratore dipendente. Nello specifico, il datore di lavoro assume un dipendente, e gli garantisce una retribuzione in cambio di una prestazione di lavoro intellettuale o fisica. Nel contratto di lavoro subordinato rientrano la maggior parte di tutti i contratti di lavoro. Le parti coinvolte sono quindi due: il datore di lavoro e il prestatore di lavoro.

Tipi di contratto di lavoro

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Il contratto di lavoro subordinato può essere un contratto a tempo determinato o un contratto a tempo indeterminato. A loro volta questi possono essere un full-time o un contratto part time.

Di seguito elenchiamo gli altri tipi di contratto di lavoro subordinato:

  • Contratto a domicilio
  • Contratto in cooperativa
  • Contratto ripartito
  • Contratto intermittente
  • Contratto di somministrazione lavoro
  • Contratto di inserimento

 Come accennato in precedenza, tutti questi vengono generalmente regolati dal CCNL: il contratto collettivo nazionale.

Recesso nel contratto a tempo indeterminato

Il recessoPoiché il contratto a tempo indeterminato non ha un termine di durata, perché si risolva è necessario un atto di recesso. Il recesso dal contratto deve avvenire in forma scritta e può essere concordato dalle parti, scelto dal lavoratore (dimissioni) o scelto dal datore di lavoro (licenziamento). Il datore di lavoro può procedere con il licenziamento per giusta causa solo in caso di gravi azioni commesse dal lavoratore che non permettano lo svolgersi della normale attività, come ad esempio il mancato rispetto degli obblighi del lavoratore. Il licenziamento può avvenire anche per un giustificato motivo oggettivo (ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento) o un giustificato motivo soggettivo (inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro). Il lavoratore, invece, è libero di dare le dimissioni senza doversi giustificare. Sia in caso di licenziamento (tranne che per giusta causa) sia in caso di dimissioni, chi decide di interrompere il contratto di lavoro deve dare un preavviso all’altro soggetto coinvolto. La durata del preavviso viene stabilita dai rispettivi CCNL.