Poiché il contratto a tempo indeterminato non ha un termine di durata, perché si risolva è necessario un atto di recesso. Il recesso dal contratto deve avvenire in forma scritta e può essere concordato dalle parti, scelto dal lavoratore (dimissioni) o scelto dal datore di lavoro (licenziamento). Il datore di lavoro può procedere con il licenziamento per giusta causa solo in caso di gravi azioni commesse dal lavoratore che non permettano lo svolgersi della normale attività, come ad esempio il mancato rispetto degli obblighi del lavoratore. Il licenziamento può avvenire anche per un giustificato motivo oggettivo (ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento) o un giustificato motivo soggettivo (inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro). Il lavoratore, invece, è libero di dare le dimissioni senza doversi giustificare. Sia in caso di licenziamento (tranne che per giusta causa) sia in caso di dimissioni, chi decide di interrompere il contratto di lavoro deve dare un preavviso all’altro soggetto coinvolto. La durata del preavviso viene stabilita dai rispettivi CCNL.