Somministrazione a tempo determinato

Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere svolto a condizioni ancora più stringenti rispetto al contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Quando si usa il contratto di somministrazione a tempo determinato?

Questa infatti può essere valida soltanto per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Ad esempio si utilizza quando in un’azienda si trova a corto di manodopera in presenza di periodi di picchi di produttività, o in occasione delle attività di lavoro stagionali o di sostituzioni di lavoratori assenti per malattia, ferie ecc.

È bene specificare tuttavia, che questo tipo di contratto di somministrazione è sempre vietato se utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero.

Nel contratto di somministrazione a tempo determinato è possibile non specificare la causa del contratto in particolari casi:

  • se si tratta del primo incarico del lavoratore nei confronti dell’utilizzatore, a patto che questo non superi i dodici mesi
  • se i lavoratori interessati dal contratto di somministrazione sono lavoratori in mobilità, svantaggiati o percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi

Caratteristiche del contratto di somministrazione a tempo determinato

Al contratto di somministrazione a tempo determinato, si applicano tutte le regole tipiche del contratto a tempo determinato. Vi sono solo alcune differenze:

  • il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo
  • gli obblighi di  informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione
  • i limiti percentuali di stipulazione di contratti a termine non si applicano alla somministrazione, poiché l’utilizzatore potrebbe anche avvalersi esclusivamente di questo tipo di contratto per la sua attività lavorativa

Per l’utilizzatore è sempre possibile assumere il lavoratore allo scadere del contratto di somministrazione a tempo determinato, se una clausola del contratto lo impedisce, questa è lecita solo se prevede un congruo indennizzo.

 Modello di contratto di somministrazione a tempo determinato

 

Somministrazione a tempo indeterminato

Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, o contratto in staff leasing i lavoratori prestano i loro servizi a favore dell’utilizzatore senza un limite di tempo definito. In questo tipo di contratto di somministrazione, il tempo indeterminato viene applicato solo per particolari attività indicate dalla legge o dai CCNL.

Come si stipula il contratto di somministrazione a tempo indeterminato?

Questo tipo di contratto di lavoro può essere stipulato in varie occasioni, per esempio alcuni settori in cui può essere impiegato sono:

  • Servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
  • Servizi di pulizia, custodia, portineria
  • Servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia 
  • Servizi di trasporto di persone, macchinari e merci
  • Gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi e magazzini
  • Consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale
  • Marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale
  • Gestione di call-center

Se si presentano dei periodi in cui l’utilizzatore non richiede la collaborazione del lavoratore, questi rimane a disposizione del somministratore, e riceve da questi una somma chiamata indennità di disponibilità.

Modello di contratto di somministrazione a tempo indeterminato

 

Agenzie per il lavoro

Per somministratore si intende quel soggetto che agisce da tramite tra l’utilizzatore (chi richiede la prestazione di lavoro) e il lavoratore (quello che la svolge). Di fatto il somministratore assume il lavoratore, e a fronte di una richiesta specifica dell’utilizzatore fa in modo di fare incontrare le due necessità.

Le Agenzie per il lavoro

All’interno dei nuovi contratti di somministrazione, i soggetti somministratori di lavoro sono le cosiddette Agenzie per il lavoro, che sostituiscono da qualche anno le agenzie interinali. I soggetti prettamente somministratori sono tuttavia solo alcuni tipi di Agenzia per il lavoro. Il somministratorePer essere autorizzate a svolgere le loro attività, le Agenzie per il lavoro devono contribuire al finanziamento del Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito previsto dal D. Lgs. 276/2003. La contribuzione di ogni Agenzia deve essere proporzionata al livello di retribuzione del personale in somministrazione. Devono inoltre essere iscritte in un apposito albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro. All’interno di questo albo sono previste 5 sezioni, che diversificano le attività delle Agenzie per il lavoro, le prime due possono considerarsi soggetti somministratori a tutti gli effetti:

  • sezione I: agenzie di somministrazione di tipo generalista, cioè abilitate allo svolgimento di tutte le forme di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
  • sezione II: agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista, cioè abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di somministrazione a tempo indeterminato;
  • sezione III: agenzie di intermediazione;
  • sezione IV: agenzie di ricerca e selezione del personale;
  • sezione V: agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie possono operare come soggetti somminstratori anche se non iscritti all’albo. Alcuni soggetti pubblici sono invece soggetti a particolari facilitazioni per l’ottenimento dell’autorizzazione, come:

  • i Comuni – le Provincie
  • gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari
  • le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, firmatarie del contratto collettivo nazionale
  • Enti Bilaterali
  • Ordine nazionale dei consulenti del lavoro