L’istituto del contratto di solidarietà è ora esteso anche alle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista in materia di CIGS. Con il contratto di solidarietà tipo B al lavoratore (al quale è ridotto l’orario di lavoro) spetta un contributo pari al 25 per cento della retribuzione persa. Questo contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi e a differenza del contratto di solidarietà tipo A non può essere concessa alcuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.
Aziende beneficiarie del contratto di solidarietà tipo B
Rispetto al contratto di solidarietà tipo A le differenze rilevanti riguardano le aziende che beneficiano di questo tipo di contratto. Le aziende interessate al contratto di solidarietà tipo B sono le seguenti:
- Imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, che abbiano avviato la procedura di mobilità
- Imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali
- Imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali
- Imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti
Lavoratori beneficiari del contratto di solidarietà tipo B
Rientrano nel contratto di solidarietà tipo B le seguenti categorie di lavoratori:
- Tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda in crisi temporanea
- Lavoratori con contratto a termine o di inserimento e apprendisti (non oltre il termine di scadenza del contratto e purchè il contratto di solidarietà non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla fattispecie contrattuale applicata)
Integrazione salariale del 25%
Una ulteriore differenza è negli aiuti che per quanto concerne il contratto di solidarietà tipo B sono inferiori rispetto al contratto di solidarietà tipo A. Il contributo spettante per la retribuzione persa è del 25 per cento sia per il lavoratore cheper l’azienda. Il lavoratore che nell’accordo aziendale aveva perso un’ora di contratto settimanale, avrà diritto a un’integrazione salariale del 25 per cento della retribuzione persa su quell’ora.