Modello contratto di solidarietà

Il contratto di solidarietà è un tipo di contratto di lavoro che si applica tra azienda e rappresentanza sindacale e che ha come oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro e della retribuzione con la finalità di mantenere l’occupazione e favorire nuovi posti di lavoro in tempo di crisi.

Tipi di contratto di solidarietà

Esistono due tipi di contratto di solidarietà:

Una differenza importante tra i due contratti è che il contributo spettante per la retribuzione persa nei contratti di solidarietà di tipo B è del 25 per cento sia per il lavoratore che per l’azienda.

Modello di contratto di solidarietà

In questa pagina trovate un fac simile del contratto di solidarietà, da consultare o scaricare secondo le vostre esigenze.

Contratto di solidarietà tipo A

Il contratto di solidarietà tipo A è quello utilizzabile per le aziende che rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista in materia di CIGS.  All’interno dell’accordo sottoscritto tra le aziende e le organizzazioni sindacali sono indicate le ragioni della riduzione dell’orario di lavoro che può essere giornaliera, settimanale, mensile. Non è invece possibile una riduzione annuale.

Aziende beneficiarie del contratto di solidatietà tipo A

Più specificatamente possono ricorrere al contratto di solidarietà tipo A:

  • Imprese industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente
  • Imprese appaltatrici del servizio di mensa
  • Imprese commerciali con oltre 200 dipendenti
  • Imprese della logistica con oltre 200 dipendenti
  • Imprese cooperative e loro consorzi, con più di 15 dipendenti
  • Compagnie e gruppi portuali
  • Imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti
  • Imprese editrici
  • Imprese appaltatrici dei servizi di pulizia
  • Vettori aerei e società derivate
  • Imprese del sistema aeroportuale

Lavoratori beneficiari del contratto di solidarietà tipo A

L’azienda che ricorre al contratto di solidarietà provvede ad individuare quei dipendenti per i quali scatterà la riduzione dell’orario di lavoro, naturalmente previo accordo scritto con le Organizzazioni Sindacali. Il contratto di solidarietà tipo A è rivolto a tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • Dirigenti
  • Apprendisti
  • Lavoratori a domicilio
  • Lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni
  • Lavoratori a termine per attività stagionali
  • Lavoratori part-time (salvo che l’azienda non dimostri il carattere strutturale del part-time)

Differenze con il contratto di solidarietà di tipo B

A differenza del contratto di solidarietà tipo B (dove il contributo spettante per la retribuzione persa è pari al 25 per cento sia per il lavoratore che per l’azienda), nel contratto di solidarietà tipo A il contributo è pari all’80 per cento della retribuzione persa dal lavoratore. Pertanto se l’accordo aziendale prevede la riduzione dell’orario di lavoro in un’ora, il lavoratore lavorerà un’ora in meno ma percepirà dall’Inps l’80% della retribuzione persa per quell’ora fino alla durata del contratto di solidarietà oggetto dell’accordo aziendale firmato dal datore di lavoro e dalle rappresentanze sindacali.

Contratto di solidarietà tipo B

L’istituto del contratto di solidarietà è ora esteso anche alle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista in materia di CIGS. Con il contratto di solidarietà tipo B al lavoratore (al quale è ridotto l’orario di lavoro) spetta un  contributo pari al 25 per cento della retribuzione persa. Questo contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi e a differenza del contratto di solidarietà tipo A non può essere concessa alcuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.

Aziende beneficiarie del contratto di solidarietà tipo B

Rispetto al contratto di solidarietà tipo A le differenze rilevanti riguardano le aziende che  beneficiano di questo tipo di contratto. Le aziende interessate al contratto di solidarietà tipo B sono le seguenti:

  • Imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, che abbiano avviato la procedura di mobilità
  • Imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali
  • Imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali
  • Imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti

Lavoratori beneficiari del contratto di solidarietà tipo B

Rientrano nel contratto di solidarietà tipo B le seguenti categorie di lavoratori:

  • Tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda in crisi temporanea
  • Lavoratori con contratto a termine o di inserimento e apprendisti (non oltre il termine di scadenza del contratto e purchè il contratto di solidarietà non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla fattispecie contrattuale applicata)

Integrazione salariale del 25%

Una ulteriore differenza è negli aiuti che per quanto concerne il contratto di solidarietà tipo B sono inferiori rispetto al contratto di solidarietà tipo A. Il contributo spettante per la retribuzione persa è del 25 per cento sia per il lavoratore cheper l’azienda. Il lavoratore che nell’accordo aziendale aveva perso un’ora di contratto settimanale, avrà diritto a un’integrazione salariale del 25 per cento della retribuzione persa su quell’ora.