Contratto di solidarietà tipo B

L’istituto del contratto di solidarietà è ora esteso anche alle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista in materia di CIGS. Con il contratto di solidarietà tipo B al lavoratore (al quale è ridotto l’orario di lavoro) spetta un  contributo pari al 25 per cento della retribuzione persa. Questo contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi e a differenza del contratto di solidarietà tipo A non può essere concessa alcuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.

Aziende beneficiarie del contratto di solidarietà tipo B

Rispetto al contratto di solidarietà tipo A le differenze rilevanti riguardano le aziende che  beneficiano di questo tipo di contratto. Le aziende interessate al contratto di solidarietà tipo B sono le seguenti:

  • Imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, che abbiano avviato la procedura di mobilità
  • Imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali
  • Imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali
  • Imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti

Lavoratori beneficiari del contratto di solidarietà tipo B

Rientrano nel contratto di solidarietà tipo B le seguenti categorie di lavoratori:

  • Tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda in crisi temporanea
  • Lavoratori con contratto a termine o di inserimento e apprendisti (non oltre il termine di scadenza del contratto e purchè il contratto di solidarietà non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla fattispecie contrattuale applicata)

Integrazione salariale del 25%

Una ulteriore differenza è negli aiuti che per quanto concerne il contratto di solidarietà tipo B sono inferiori rispetto al contratto di solidarietà tipo A. Il contributo spettante per la retribuzione persa è del 25 per cento sia per il lavoratore cheper l’azienda. Il lavoratore che nell’accordo aziendale aveva perso un’ora di contratto settimanale, avrà diritto a un’integrazione salariale del 25 per cento della retribuzione persa su quell’ora.