Analizzando la definizione contenuta nel citato art.1321 si deduce che il contratto è un rapporto necessariamente bilaterale o plurilaterale (elemento imprescindibile di qualsiasi tipo di contratto è dunque l’incontro delle volontà delle parti) avente la funzione di costituire (ossia incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti), regolare (apportare cioè una qualsiasi modifica ad un rapporto già esistente), estinguere (porre fine a un rapporto preesistente) un accordo giuridico patrimoniale (i contratti hanno esclusivamente ad oggetto rapporti giuridici patrimoniali).
Il contratto è quindi la massima espressione dell’autonomia negoziale, che è a sua volta espressione dell’autonomia privata: lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall’ordinamento ed entro il quale possono regolare i propri interessi.