Il contratto di solidarietà tipo A è quello utilizzabile per le aziende che rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista in materia di CIGS. All’interno dell’accordo sottoscritto tra le aziende e le organizzazioni sindacali sono indicate le ragioni della riduzione dell’orario di lavoro che può essere giornaliera, settimanale, mensile. Non è invece possibile una riduzione annuale.
Aziende beneficiarie del contratto di solidatietà tipo A
Più specificatamente possono ricorrere al contratto di solidarietà tipo A:
- Imprese industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente
- Imprese appaltatrici del servizio di mensa
- Imprese commerciali con oltre 200 dipendenti
- Imprese della logistica con oltre 200 dipendenti
- Imprese cooperative e loro consorzi, con più di 15 dipendenti
- Compagnie e gruppi portuali
- Imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti
- Imprese editrici
- Imprese appaltatrici dei servizi di pulizia
- Vettori aerei e società derivate
- Imprese del sistema aeroportuale
Lavoratori beneficiari del contratto di solidarietà tipo A
L’azienda che ricorre al contratto di solidarietà provvede ad individuare quei dipendenti per i quali scatterà la riduzione dell’orario di lavoro, naturalmente previo accordo scritto con le Organizzazioni Sindacali. Il contratto di solidarietà tipo A è rivolto a tutto il personale dipendente ad esclusione di:
- Dirigenti
- Apprendisti
- Lavoratori a domicilio
- Lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni
- Lavoratori a termine per attività stagionali
- Lavoratori part-time (salvo che l’azienda non dimostri il carattere strutturale del part-time)
Differenze con il contratto di solidarietà di tipo B
A differenza del contratto di solidarietà tipo B (dove il contributo spettante per la retribuzione persa è pari al 25 per cento sia per il lavoratore che per l’azienda), nel contratto di solidarietà tipo A il contributo è pari all’80 per cento della retribuzione persa dal lavoratore. Pertanto se l’accordo aziendale prevede la riduzione dell’orario di lavoro in un’ora, il lavoratore lavorerà un’ora in meno ma percepirà dall’Inps l’80% della retribuzione persa per quell’ora fino alla durata del contratto di solidarietà oggetto dell’accordo aziendale firmato dal datore di lavoro e dalle rappresentanze sindacali.