La materia giuridica del contratto di compravendita è contenuta all’interno del Titolo III dei “singoli contratti” del libro IV “delle Obbligazioni” del Codice Civile, dove è chiamata semplicemente “vendita”. L’art 1470 recita: “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. All’interno del contratto di compravendita individuiamo due parti:
- Il venditore che trasferisce il diritto
- Il compratore o acquirente che si obbliga a pagare un prezzo, espresso in una somma di denaro, come corrispettivo
Cos’è il contratto di compravendita?
Il contratto di compravendita è un contratto consensuale ad effetti reali. La proprietà del bene si trasferisce con il semplice consenso. Le due parti del contratto di compravendita hanno però degli obblighi ben specifici:
- Il venditore ha l’obbligo di consegnare la cosa, l’obbligo di garantire che la cosa non subisca “evizioni” (ossia quando non si è in presenza di un vizio o difetto materiale del bene, ma di un “vizio” di natura giuridica: è il diritto di proprietà del venditore ad essere in qualche modo “difettoso”) e che non abbia vizi o difetti
- Il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo
Il contratto di compravendita ha forma libera, può anche manifestarsi oralmente o per comportamenti concludenti, ma per specifici riferiti per lo più alla natura dell’oggetto, la lege dispone l’obbligatorietà della forma scritta.
Tipologia contratto di compravendita
Abbiamo diverse tipologie di contratto di compravendita:
- Vendita alternativa: è un tipo di vendita ad effetti obbligatori, e non reali. Il trasferimento non si verifica se non quando sia stata effettuata la scelta fra due o più cose dedotte in obbligazione
- Vendita di cosa futura: tipo di vendita ad effetti obbligatori, e non reali. La proprietà passa in capo al compratore quando la cosa viene a esistenza (per es. la vendita di un appartamento sulla carta: la proprietà si trasferisce quando il bene viene edificato).
- Vendita di cosa generica: tipo di vendita ad effetti obbligatori, e non reali. Il passaggio di proprietà avviene quando la cosa risulta individuabile e distinguibile rispetto alla categoria cui appartiene (esempio: l’acquisto di un’automobile).
- Vendita di cosa altrui: disciplinata dagli artt. 1478 – 1479 c.c. Oggetto di questa tipologia di compravendita è la cosa altrui. In questo caso è obbligo del venditore quello di far acquistare la proprietà della cosa all’acquirente. Il trasferimento di proprietà può avvenire indirettamente e quindi il bene oggetto di compravendita passa di proprietà del venditore e contestualmente dell’acquirente, oppure tramite il trasferimento della proprietà dal terzo proprietario al compratore. In questo caso il terzo non subentra nel contratto di vendita rimanendo estraneo a tale rapporto.