Modello contratto di solidarietà

Il contratto di solidarietà è un tipo di contratto di lavoro che si applica tra azienda e rappresentanza sindacale e che ha come oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro e della retribuzione con la finalità di mantenere l’occupazione e favorire nuovi posti di lavoro in tempo di crisi.

Tipi di contratto di solidarietà

Esistono due tipi di contratto di solidarietà:

Una differenza importante tra i due contratti è che il contributo spettante per la retribuzione persa nei contratti di solidarietà di tipo B è del 25 per cento sia per il lavoratore che per l’azienda.

Modello di contratto di solidarietà

In questa pagina trovate un fac simile del contratto di solidarietà, da consultare o scaricare secondo le vostre esigenze.

Modello contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e consente di acquisire una qualifica professionale. Regola un rapporto di lavoro nel quale l’azienda si impegna ad addestrare l’apprendista, attraverso fasi di insegnamento pratico e tecnico-professionale. A differenza del precedente contratto di apprendistato, questo ha l’obiettivo di formare i giovani per il mercato del lavoro.

Tipi di contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato può essere di tre tipologie:

  • Contratto di apprendistato professionalizzante
  • Contratto di apprendistato per la qualifica personale
  • Contratto di apprendistato di alta formazione

Modello di contratto di apprendistato

Consulta il nostro fac simile di contratto di apprendistato per avere maggiori informazioni sulla composizione del contratto stesso.

Classificazione CCNL metalmeccanici

Il CCNL metalmeccanici prevede 9 livelli professionali/retributivi all’interno dei quali sono inquadrati i lavoratori. Di seguito la classificazione CCNL metalmeccanici che determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale in base alle competenze dei lavoratori.

Lavoratori con attività produttive semplici

classificazione ccnl metalmeccanici

  • 1a categoria. Lavoratori impegnati nello svolgimento di attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali specifiche. Lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo e per le quali non occorrono specifiche conoscenze professionali.
  • 2a categoria. Lavoratori impegnati in attività produttive per svolgere le quali è necessario un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare.  Lavoratori che svolgono attività amministrative che non richiedono particolare preparazione.
  • 3a categoria. Lavoratori qualificati che svolgono attività produttive richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali oppure acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro. Lavoratori che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio.

Lavoratori con conoscenze tecnico-pratiche

  • 4a categoria. Lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali sono necessarie conoscenze tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro. Lavoratori qualificati che svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo.
  • 5a categoria. Lavoratori che, oltre a possedere conoscenze tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro, compiono con maggiore autonomia esecutiva operazioni su apparati o attrezzature complessi. Lavoratori che guidano un gruppo di altri lavoratori ma senza iniziativa per la condotta e il risultato delle lavorazioni.
  • 6a categoria. Lavoratori che ai più elevati livelli di professionalità propongono e realizzano modifiche su apparati di particolare complessità al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva. Lavoratori che svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.

Lavoratori con funzionalità direttive

  • 7a categoria. Lavoratori, tecnici e amministrativi, che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
  • 8a categoria. Lavoratori preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda oppure che svolgono attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
  • 9a categoria. Lavoratori con funzionalità direttive che operano con ampia discrezionalità di poteri, in qualsiasi settore aziendale, per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione.

Contratto di solidarietà tipo A

Il contratto di solidarietà tipo A è quello utilizzabile per le aziende che rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista in materia di CIGS.  All’interno dell’accordo sottoscritto tra le aziende e le organizzazioni sindacali sono indicate le ragioni della riduzione dell’orario di lavoro che può essere giornaliera, settimanale, mensile. Non è invece possibile una riduzione annuale.

Aziende beneficiarie del contratto di solidatietà tipo A

Più specificatamente possono ricorrere al contratto di solidarietà tipo A:

  • Imprese industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente
  • Imprese appaltatrici del servizio di mensa
  • Imprese commerciali con oltre 200 dipendenti
  • Imprese della logistica con oltre 200 dipendenti
  • Imprese cooperative e loro consorzi, con più di 15 dipendenti
  • Compagnie e gruppi portuali
  • Imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti
  • Imprese editrici
  • Imprese appaltatrici dei servizi di pulizia
  • Vettori aerei e società derivate
  • Imprese del sistema aeroportuale

Lavoratori beneficiari del contratto di solidarietà tipo A

L’azienda che ricorre al contratto di solidarietà provvede ad individuare quei dipendenti per i quali scatterà la riduzione dell’orario di lavoro, naturalmente previo accordo scritto con le Organizzazioni Sindacali. Il contratto di solidarietà tipo A è rivolto a tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • Dirigenti
  • Apprendisti
  • Lavoratori a domicilio
  • Lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni
  • Lavoratori a termine per attività stagionali
  • Lavoratori part-time (salvo che l’azienda non dimostri il carattere strutturale del part-time)

Differenze con il contratto di solidarietà di tipo B

A differenza del contratto di solidarietà tipo B (dove il contributo spettante per la retribuzione persa è pari al 25 per cento sia per il lavoratore che per l’azienda), nel contratto di solidarietà tipo A il contributo è pari all’80 per cento della retribuzione persa dal lavoratore. Pertanto se l’accordo aziendale prevede la riduzione dell’orario di lavoro in un’ora, il lavoratore lavorerà un’ora in meno ma percepirà dall’Inps l’80% della retribuzione persa per quell’ora fino alla durata del contratto di solidarietà oggetto dell’accordo aziendale firmato dal datore di lavoro e dalle rappresentanze sindacali.

Contratto di solidarietà tipo B

L’istituto del contratto di solidarietà è ora esteso anche alle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista in materia di CIGS. Con il contratto di solidarietà tipo B al lavoratore (al quale è ridotto l’orario di lavoro) spetta un  contributo pari al 25 per cento della retribuzione persa. Questo contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi e a differenza del contratto di solidarietà tipo A non può essere concessa alcuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.

Aziende beneficiarie del contratto di solidarietà tipo B

Rispetto al contratto di solidarietà tipo A le differenze rilevanti riguardano le aziende che  beneficiano di questo tipo di contratto. Le aziende interessate al contratto di solidarietà tipo B sono le seguenti:

  • Imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, che abbiano avviato la procedura di mobilità
  • Imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali
  • Imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali
  • Imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti

Lavoratori beneficiari del contratto di solidarietà tipo B

Rientrano nel contratto di solidarietà tipo B le seguenti categorie di lavoratori:

  • Tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda in crisi temporanea
  • Lavoratori con contratto a termine o di inserimento e apprendisti (non oltre il termine di scadenza del contratto e purchè il contratto di solidarietà non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla fattispecie contrattuale applicata)

Integrazione salariale del 25%

Una ulteriore differenza è negli aiuti che per quanto concerne il contratto di solidarietà tipo B sono inferiori rispetto al contratto di solidarietà tipo A. Il contributo spettante per la retribuzione persa è del 25 per cento sia per il lavoratore cheper l’azienda. Il lavoratore che nell’accordo aziendale aveva perso un’ora di contratto settimanale, avrà diritto a un’integrazione salariale del 25 per cento della retribuzione persa su quell’ora.

Apprendistato di alta formazione

Questo tipo di contratto di apprendistato consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore.

Cos’è l’apprendistato di alta formazione?

L’apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro a contenuto formativo che offre ai giovani l’opprtunità di conseguire, lavorando e studiando insieme, titoli di studio universitari e dell’alta formazione, come Master di I e Ii livello, e Dottorati di Ricerca. È inoltre possibile attivare contratti di apprendistato di alta formazione anche per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche di interesse dell’azienda. 

Come funziona l’apprendistato di alta formazione?

La durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte. Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Chi è in possesso di una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.  Questo tipo di contratto di lavoro offre ai giovani diversi vantaggi tra cui:

  • Accedere al mercato del lavoro con un regolare rapporto di lavoro
  • Sviluppare le competenze professionali necessarie per una specifica professione o ruolo aziendale
  • Conseguire un titolo di studio di livello secondario, terziario o una qualifica professionale ai fini contrattuali

Modello di contratto di apprendistato

Contratto di apprendistato (riforma 2014)

In seguito alla riforma del lavoro ad opera del ministro Giuliano Poletti (2014) sono intervenute alcune modifiche in materia di apprendistato che ne allegeriscono gli adempimenti burocratici. Seppur con retribuzioni minori e con minori garanzie per l’apprendista, le misure apportate dalla riforma hanno come obiettivo quello di facilitare le imprese liberandole dai numerosi vincoli e favorirne le nuove assunzioni. Ecco le principali novità:

  • Cade quel vincolo (previsto dal precedente “modello Fornero”) che obbligava il datore di lavoro a redigere per iscritto non solo il contratto ma anche l’intero piano formativo-professionale previsto per l’apprendista. Questo vincolo che scoraggiava l’utilizzo del contratto di apprendistato è ora eliminato, mentre resta ovviamente in vigore solo l’obbligo di scrivere il contratto di assunzione.
  • Cade il dovere per le aziende di integrare la formazione professionale erogata all’interno dell’impresa con quella fornita da enti pubblici (in particolare dalle Regioni), il più delle volte in ritardo se non  carenti nei programmi di training professionale.
  • La retribuzione di un apprendista è ora fissata al 35 per cento della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento, diversamente da quanto accade attualmente (ad oggi la retribuzione dell’apprendista cresce in percentuale col passare del tempo, arrivando anche al 100 per cento di un  normale stipendio).
  • È infine eliminata la regola secondo cui l’assunzione di nuovi giovani con contratto di apprendistato è condizionata dalla conferma in servizio (al termine del periodo formativo) di altri apprendisti reclutati precedentemente. Ora i “vecchi apprendisti” potranno essere sostituiti dai nuovi senza alcun paletto limitativo (diversamente da quanto previsto, appunto, dalla precedente riforma Fornero).

Apprendistato professionalizzante

Questo tipo di contratto di apprendistato consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. L’apprendista acquisisce le sue competenze professionali principalmente lavorando quotidianamente in azienda.

Come funziona il contratto di apprendistato professionalizzante?

Può durare fino a 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante. Vi possono accedere i soggetti aventi un’età compresa tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni. Possono essere assunti come apprendisti persone con diploma di maturità, con una laurea, ma anche persone senza qualifica. La retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, è pari al 35 per cento della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.

Cos’è il contratto di apprendistato professionalizzante?

L’apprendista acquisisce le sue competenze professionali principalmente lavorando quotidianamente in azienda. Tuttavia il contratto di apprendistato professionalizzante prevede anche formazione di tipo professionalizzante e formazione trasversale:

– Per formazione professionalizzante si intende la frequenza di corsi, seminari, e-learning, formazione on the job, ecc. che permette all’apprendista di acquisire le competenze e abilità necessarie per l’esercizio della sua professione concreta

– La formazione trasversale consiste in un corso obbligatorio di 2 giorni (16 ore) e in ore di formazione a scelta libera, sugli argomenti di diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro e comunicazione. La presenza al corso è obbligatoria per tutti gli apprendisti con contratto professionalizzante. Il corso è organizzato dalle scuole professionali provinciali.

Modello di contratto di apprendistato

Apprendistato per la qualifica professionale

Destinatari di questo  tipo di contratto di apprendistato sono i più giovani, in particolare è rivolto agli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d’età compresa tra i 15 e i 18 anni), che abbiano assolto l’obbligo scolastico e l’obbligo di istruzione e che non abbiano conseguito una qualifica professionale. Attraverso il contratto di apprendistato è possibile conseguire la qualifica professionale triennale, anche per assolvere l’obbligo di istruzione.

Quanto dura l’apprendistato per la qualifica professionale?

Questa forma di contratto di apprendistato ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio e ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonchè al bilancio delle competenze richiedibile presso i servizi pubblici per l’impiego o presso soggetti privati accreditati.

Come funziona l’apprendistato per la qualifica professionale?

In quanto “contratto formativo”, all’esperienza lavorativa si alternano momenti di formazione che possono svolgersi sia all’interno dell’impresa sia all’esterno, presso strutture formative accreditate. Il contratto di apprendistato consente all’azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e assistenziali sono ridotti.

 Modello di contratto di apprendistato